Il Sisma Bonus

Il Sisma Bonus è un’agevolazione che consente di detrarre le spese sostenute per realizzare interventi antisismici.

Nello specifico, tale agevolazione fiscale è relativa all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Il Sisma Bonus rientra nell’abito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio; può essere utilizzato per interventi eseguiti su tutti gli immobili abitativi e su quelli che ospitano attività produttive.

Le costruzioni adibite ad attività produttive sono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, quindi anche negozi, studi professionali, ecc.

Cosa dice la Normativa attuale?

Secondo la Normativa attuale, le opere devono essere compiute su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).

Alcuni quartieri della città di Roma, ad esempio, sono in zona 2B, altri in zona 3, dunque assoggettabili all’agevolazione fiscale in esame.

Tra le spese detraibili previste dalla Normativa rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili; parliamo quindi delle spese professionali necessarie a dimostrare il miglioramento strutturale, per il quale si chiede il Sisma Bonus.

Misura e ripartizione della detrazione

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative a misure antisismiche, spetta una detrazione del 50%.

La detrazione del 50%, pertanto, si può sfruttare quando, pur avendo effettuato lavorazioni di protezione strutturale dell’immobile, non si sia raggiunta la riduzione del rischio sismico del fabbricato.

Come va calcolata la detrazione fiscale del Sisma Bonus?

La detrazione fiscale del Sisma Bonus va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Tale detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Supponiamo che un appartamento abbia un giardino e quest’ultimo sia accatastato separatamente: in questo caso non potrò considerare il limite di spesa moltiplicato per due, ma solo una volta; situazione diversa se possediamo una cantina, all’interno dello stesso stabile dell’appartamento, che raddoppia il limite di spesa detraibile.

Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici – febbraio 2019

Se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria, il limite di detrazione è unico (96.000 euro annuali) in quanto riferito all’immobile (risoluzione n.147 del 29 novembre 2017).

Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).

L’agevolazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata  anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.

Quando è possibile usufruire di una maggiore detrazione?
  1. Quando, dalla realizzazione degli interventi, deriva una riduzione del rischio sismico, che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione è pari al 70% delle spese sostenute.

  2. Se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.

In entrambi i casi, è obbligatorio ripartire il bonus sisma in 5 rate annuali di pari importo. La norma, infatti, non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio.

A chi spetta il Sisma Bonus?

Il Sisma Bonus spetta a tutti i soggetti passivi Irpef (residenti o meno nel territorio dello Stato) e ai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili.

Entrambi i gruppi di soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. Inoltre, è necessario che le spese siano a loro carico.

L’attuale normativa prevedere che l’agevolazione in questione sia rivolta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi, come:

  1. proprietari o nudi proprietari;
  2. titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie
  3. locatari o comodatari;
  4. soci di cooperative divise e indivise;
  5. imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce;
  6. soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  1. il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)

  2. il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

  3. il componente dell’unione civile

  4. Il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2016.

In questi casi, l’agevolazione è prevista anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Quali sono gli altri beneficiari del Sisma Bonus?

  1. I soggetti passivi IRES – cioè le società, ad esempio.
  2. Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati

  3. Enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti;

  4. Cooperative di abitazione a proprietà disgiunta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

II sisma bonus può essere applicato anche sugli interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società(risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018).

Come si richiede il Sisma Bonus?

Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.

Se i lavori sono effettuati dal detentore, è necessario riportare gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione).

Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate.

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condomini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.

Come pagare le spese?

Le spese si pagano tramite l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”).

I dati che devono comparire sul bonifico sono:

  1. la causale del versamento

  2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione

  3. il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario.

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