Il Sisma Bonus è un’agevolazione che consente di detrarre le spese sostenute per realizzare interventi antisismici.
Nello specifico, tale agevolazione fiscale è relativa all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
Il Sisma Bonus rientra nell’abito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio; può essere utilizzato per interventi eseguiti su tutti gli immobili abitativi e su quelli che ospitano attività produttive.
Le costruzioni adibite ad attività produttive sono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, quindi anche negozi, studi professionali, ecc.
Cosa dice la Normativa attuale?
Secondo la Normativa attuale, le opere devono essere compiute su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).
Alcuni quartieri della città di Roma, ad esempio, sono in zona 2B, altri in zona 3, dunque assoggettabili all’agevolazione fiscale in esame.
Tra le spese detraibili previste dalla Normativa rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili; parliamo quindi delle spese professionali necessarie a dimostrare il miglioramento strutturale, per il quale si chiede il Sisma Bonus.
Misura e ripartizione della detrazione
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative a misure antisismiche, spetta una detrazione del 50%.
La detrazione del 50%, pertanto, si può sfruttare quando, pur avendo effettuato lavorazioni di protezione strutturale dell’immobile, non si sia raggiunta la riduzione del rischio sismico del fabbricato.
Come va calcolata la detrazione fiscale del Sisma Bonus?
La detrazione fiscale del Sisma Bonus va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Tale detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Supponiamo che un appartamento abbia un giardino e quest’ultimo sia accatastato separatamente: in questo caso non potrò considerare il limite di spesa moltiplicato per due, ma solo una volta; situazione diversa se possediamo una cantina, all’interno dello stesso stabile dell’appartamento, che raddoppia il limite di spesa detraibile.