Le maggiori detrazioni previste dal Sisma bonus riguardano gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali. Ciò è è valido se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico.
In quali misure spettano le maggiori detrazioni del Sisma Bonus?
- 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La detrazione in sé va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. In un secondo momento, tale riduzione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L’importo massimo delle spese ammesse alle maggiori detrazioni del Sisma Bonus va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari.
Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). Tale spesa verrà attribuita ai condomini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.
La cessione del credito
Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.
Hanno la stessa facoltà, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto. La cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria; per “altri soggetti privati”, devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Per esempio, per i lavori condominiali la detrazione del Sisma bonus potrà essere ceduta ad altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi (comproprietari, proprietari di altre unità dello stesso edificio); o, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, a esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.